STATUTO COMPLETO
TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ
Articolo 1
È costituita l’Associazione nazionale fra i partigiani italiani con la
denominazione «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA» (A.N.P.I.).
Articolo 2
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lo scopo di:
a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra
partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia, e tutti coloro che, lottando contro i
nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire un regime di
democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il
contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei
partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di
partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;
d) tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di
vilipendio o di speculazione;
e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e
partigiani di altri paesi;
f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e
morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno
sofferto nella lotta contro il fascismo;
g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza della
guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla
servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e
qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso
democratico della società;
i) battersi affinché i princìpi informatori della Guerra di
Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle
giovani generazioni;
l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume,
della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di
Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli
articoli;
m)dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono,
singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di
democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana
e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.
TITOLO II
SEDE, COMITATI PROVINCIALI, SEZIONI
Articolo 3
L’Associazione ha sede nazionale in Roma. Nei capoluoghi di
provincia, quando vi siano almeno cento iscritti
nella provincia, si costituiranno Comitati provinciali. In ogni Comune,
d’intesa col Comitato provinciale, può essere
costituita anche più di una Sezione purché ciascuna sezione
non abbia meno di venti iscritti.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4
Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi
provinciali. Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale almeno
una volta ogni 5 anni con un preavviso non inferiore a
mesi tre. È inoltre convocato dal Comitato nazionale
quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta
richiesta scritta e motivata da non meno di un quinto dei
Comitati provinciali esistenti che rappresentino almeno un
terzo di tutti gli iscritti all’Associazione. Il Congresso
nazionale è legalmente costituito in prima
convocazione quando i delegati rappresentino almeno il 50% dei
soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 6
ore dopo la prima convocazione, il Congresso è
valido qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti
rappresentati. Il Congresso nazionale elegge di volta in volta il suo
Presidente o la Presidenza. Il Congresso nazionale
delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale,
elegge i componenti del Comitato nazionale e degli
altri organi nazionali dell’Associazione. Il Congresso
nazionale esamina la relazione morale e finanziaria
predisposta dal Comitato nazionale.
Articolo 5
Il Comitato nazionale
Il Comitato nazionale è eletto dal Congresso nazionale ed è composto di
27 membri. Esso elegge tra i suoi membri un Presidente
nazionale, i vicepresidenti nazionali, la Segreteria nazionale e un responsabile amministrativo.
I membri del Comitato nazionale durano in carica da un Congresso
all’altro. Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta
ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il
Presidente nazionale, oppure sette membri o i revisori dei
conti ne ravvisino la opportunità. La convocazione deve
essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni. Il
Comitato nazionale attua la linea associativa deliberata dal
Congresso e provvede:
a) a realizzare gli scopi sociali impartendo le direttive ai Comitati
provinciali;
b) a controllare le attività dei Comitati provinciali;
c) a redigere ed approvare annualmente il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo dell’Associazione;
d) a ratificare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi dei
Comitati provinciali ed eventualmente a predisporre
visite ai Comitati provinciali allo scopo di verificare che
l’amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle
norme e per i fini statutari;
e) a risolvere eventuali vertenze in seno alla Associazione;
f) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon
funzionamento dell’Associazione. Il Comitato
Nazionale può procedere alla cooptazione di nuovi
membri, scelti tra i soci dell’ANPI, in caso
di decesso o impedimento assoluto di alcuno dei propri componenti ovvero
quando ciò si renda necessario per la funzionalità dell’Associazione.
La relativa deliberazione è adottata con la maggioranza dei componenti del Comitato
Nazionale.
Articolo 6
Il Presidente nazionale
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, a
tutti gli effetti, e provvede alla esecuzione delle
deliberazioni del Comitato nazionale. In caso di assenza o di
impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti,
all’uopo designato dal Comitato.
Articolo 7
Il Congresso nazionale elegge tra i soci:
a) una Presidenza Onoraria
b) un Consiglio nazionale
fissando per entrambi il numero dei componenti i quali saranno
consultati dal Comitato nazionale in merito alle più importanti
questioni d’interesse generale e associativo. La convocazione
della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale sarà fatta dal Presidente della Associazione con
un preavviso non inferiore a cinque giorni e almeno
una volta l’anno.
Articolo 8
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione nazionale è
eletto dal Congresso ed è composto di tre revisori
effettivi e di due supplenti, scelti tra i soci.Esso nomina nel
suo seno un Presidente e si riunisce per esercitare il
controllo sulla gestione contabile ed amministrativa
dell’Associazione e redige apposite relazioni sul
bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Il Collegio dei
Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso all’altro.
Articolo 9
Comitati regionali
In ogni Regione può essere costituito – d’intesa con il Comitato
nazionale – un Comitato regionale composto da uno o più
rappresentanti designati in egual numero da ciascun Comitato
provinciale con il compito di stimolare e coordinare
l’azione dei Comitati provinciali e di rappresentare
l’Associazione nei rapporti con le istituzioni regionali. Il
Comitato regionale, salvo diversa determinazione da
approvarsi dal Comitato nazionale, ha sede nella città capoluogo
della Regione ed usufruisce della sede e dei servizi del
Comitato provinciale in cui ha sede. Il Comitato
regionale può eleggere tra i suoi componenti un Presidente e
uno o più vice presidenti.
Articolo 10
Il Congresso provinciale
In ciascuna provincia il Congresso provinciale è formato dai delegati
delle Sezioni. Il Congresso provinciale è convocato in via ordinaria in preparazione
del Congresso nazionale nella località stabilita dal
Comitato provinciale in via straordinaria su richiesta del
Comitato nazionale o su richiesta scritta e motivata delle
sezioni in un numero non inferiore a un quinto delle
Sezioni stesse e che rappresentino almeno un terzo dei soci
della circoscrizione del Comitato provinciale. La
convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a
trenta giorni. Per la validità
delle deliberazioni del Congresso provinciale valgono
le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso nazionale.Il Presidente del
Congresso provinciale è eletto di volta in volta.
Articolo 11
Il Congresso provinciale nomina i componenti del Comitato
provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera
sulle questioni di carattere generale nell’ambito della
provincia.
Articolo 12
ll Comitato provinciale è composto da un numero di membri da
stabilirsi di volta in volta dal Congresso provinciale in
rapporto alle esigenze locali ed al numero degli iscritti. Il Comitato
provinciale sceglie tra i suoi membri un Presidente
provinciale, i vice presidenti, la segreteria provinciale ed un
responsabile amministrativo. Il Comitato provinciale dura
in carica da un Congresso all’altro. Il Comitato
provinciale si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre
mesi o quando il Presidente oppure un terzo dei membri
del Comitato o i Revisori dei Conti ne ravvisino
l’opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso
non inferiore a tre giorni. Competono ai Comitati
provinciali tutte le attribuzioni del Comitato nazionale
rispetto ai Comitati di Sezione della provincia, l’esecuzione
delle direttive del Comitato nazionale e delle deliberazioni del
Congresso provinciale. Il Comitato
provinciale esamina ed approva ogni anno il proprio
bilancio preventivo ed il conto consuntivo e può predisporre
visite ai Comitati sezionali allo scopo di verificare che la
regolare amministrazione sia tenuta nella piena osservanza
delle norme e per fini statutari. Si applica al
Comitato provinciale la disposizione di cui al terzo
comma dell’art. 5.
Articolo 13
Il Presidente provinciale cura l’esecuzione delle deliberazioni del
Comitato provinciale ed è sostituito in caso di assenza o di
impedimento da uno dei vice presidenti designato dal
Comitato provinciale.
Articolo 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato provinciale è eletto
dal Congresso provinciale ed è composto di tre revisori
effettivi e di due supplenti scelti fra i soci. Esso nomina nel
suo seno un Presidente e si riunisce per esercitare il
controllo della gestione contabile ed amministrativa del
Comitato provinciale e redige apposite relazioni sul
bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Il Collegio dei
Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso
provinciale all’altro.
Articolo 15
Il Congresso provinciale può eleggere in analogia ai corrispondenti
organi nazionali:
a) una Presidenza Onoraria
b) un Consiglio provinciale fissando per entrambi il
numero dei componenti.
Articolo 16
L’Assemblea di sezione
L’Assemblea di sezione è composta dai soci aventi diritto al voto
nella Sezione. L’Assemblea è convocata almeno una volta
all’anno in via ordinaria dal Comitato di Sezione e in via
straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o del
Comitato provinciale o su domanda motivata di
almeno un terzo dei soci. Se necessario l’Assemblea di
sezione può provvedere al rinnovo delle cariche
sociali. La convocazione
deve essere effettuata con un preavviso non
inferiore a giorni cinque. Per la validità
delle deliberazioni dell’Assemblea di sezione valgono
le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso
nazionale. Il Presidente o la Presidenza dell’Assemblea di
sezione è eletta di volta in volta.
Articolo 17
L’Assemblea di sezione nomina i componenti del Comitato di
sezione ed il Collegio dei Revisori dei Conti esamina ed
approva il bilancio preventivo ed il conto con suntivo
predisposti annualmente dal Comitato e delibera sulle questioni
di carattere generale nell’ambito del territorio di sua
competenza in aderenza alle determinazioni del Congresso
nazionale e del Congresso provinciale.
Articolo 18
Il Comitato di sezione è eletto dall’Assemblea ed è composto di un
numero di membri da stabilirsi di volta in volta
dall’Assemblea stessa ed in rapporto alle esigenze locali ed al
numero degli iscritti. Il Comitato di
sezione sceglie tra i suoi membri un Presidente, uno o
più vice presidenti, la segreteria o un segretario e il
responsabile amministrativo. Il Comitato di
sezione redige annualmente il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo da sottoporre alla Assemblea,
provvede all’esecuzione delle direttive del Comitato
nazionale e del Comitato provinciale. Il Comitato di
sezione istruisce le domande di iscrizione a socio, secondo le
norme stabilite dal presente statuto e le direttive
impartite dal Comitato nazionale.
Articolo 19
Il Presidente del
Comitato di sezione cura l’esecuzione delle
deliberazioni del Comitato ed è sostituito in caso di assenza o di
impedimento da uno dei vice presidenti designati dal
Comitato di sezione.
Articolo 20
I Revisori dei Conti della Sezione in numero di tre membri effettivi
ed uno supplente sono eletti dalla Assemblea e sono
scelti tra i soci. Essi si riuniscono per esercitare il controllo sulla gestione
contabile e amministrativa della Sezione.
Articolo 21
I Comitati provinciali o comunali possono, sotto la loro
responsabilità, costituire a latere dei circoli intitolati a Caduti o a
episodi della Resistenza cui possono iscriversi persone di
provata fede antifascista che si propongano in accordo con
gli organi direttivi di portare avanti, con azione non
contrastante la linea unitaria e democratica dell’Associazione, gli
ideali della Lotta di Liberazione.
TITOLO IV
I SOCI
Articolo 22
Sono soci d’onore, con tutti i diritti compreso il diritto al voto, i
familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di
coloro che come prigionieri politici o vittime di
rappresaglie o come ostaggi o come perseguitati politici furono
assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti
successivamente in seguito a ferite o malattie riportate
durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano
personalmente degni. I familiari di
cui al comma precedente sono: il coniuge superstite e i
discendenti diretti e, in difetto di questi, gli ascendenti
diretti.
Articolo 23
Possono essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne
facciano domanda scritta:
a) coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di
partigiano o patriota o di benemerito dalle competenti commissioni;
b) coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto
contro i tedeschi dopo l’armistizio;
c) coloro che, durante la Guerra di Liberazione siano stati
incarcerati o deportati per attività politiche o per motivi
razziali o perché militari internati e che non abbiano aderito
alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate
tedesche. Possono altresì essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne
facciano domanda scritta, coloro che, condividendo il
patrimonio ideale, i valori e le finalità dell’A.N.P.I., intendono
contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi
dell’art. 2, lettera b), del presente Statuto, con il proprio
impegno concreto alla realizzazione e alla continuità nel tempo
degli scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare
e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che
la Resistenza, con la lotta e con l’impegno civile e
democratico, ha consegnato alle nuove generazioni, come
elemento fondante della Repubblica, della Costituzione e
della Unione Europea e come patrimonio essenziale della
memoria del Paese.
Articolo 24
L’ammissione dei soci, compresi i soci d’onore, di cui all’art. 22 e
quelli di cui al secondo comma dell’art. 23, è deliberata dal
Comitato provinciale. La domanda di iscrizione deve essere
corredata dalla necessaria documentazione. Quando speciali
circostanze lo richiedono, il Comitato
nazionale ha diritto di intervenire in merito all’ammissione
dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la
deliberazione del Comitato provinciale.
Articolo 25
Il socio si impegna a corrispondere l’importo della tessera. Ove
occorra, per la presenza di minoranze etniche, la tessera sarà stampata bilingue.
Articolo 26
Il socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che
l’Associazione organizzi sia direttamente sia a mezzo degli enti
creati a tale scopo.
Articolo 27
Il socio che commette azioni disonorevoli, atti di indisciplina o
viene meno agli impegni assunti ai sensi del secondo comma
dell’art. 23, è passibile a seconda della gravità delle mancanze, di:
a) richiamo
b) sospensione
c) espulsione.
Articolo 28
La qualifica di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto
dalla data di notificazione del relativo provvedimento,
anche per dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo
alla loro accettazione.
Articolo 29
L’organo competente a pronunciarsi in merito ai provvedimenti di
cui ai precedenti articoli 27 e 28 è il Comitato nazionale, su proposta del Comitato provinciale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 30
L’Associazione provvede ai suoi scopi con le quote sociali, le
entrate patrimoniali e gli eventuali contributi dello Stato, di
enti pubblici e di privati. Il Comitato nazionale, i
Comitati provinciali ed i Comitati di sezione, dal punto di
vista patrimoniale, sono nel senso gestionale entità distinte
tra di loro. Ciascun Comitato è quindi responsabile
della gestione del proprio patrimonio, che deve essere
amministrato in modo regolare e per fini statutari.
Articolo 31
L’importo della tessera sociale è fissato di anno in anno dal Comitato
nazionale, che ne determina la ripartizione tra i
vari organi periferici e centrali.
Articolo 32
La durata dell’esercizio finanziario corrisponde a quella dell’anno
solare. Entro il 31 ottobre ed il 31 marzo i Comitati di
sezione, i Comitati provinciali e il Comitato nazionale
compileranno ed approveranno i rispettivi bilanci
preventivi e consuntivi sia finanziari che economico-patrimoniali.
Articolo 33
La bandiera dell’Associazione è il tricolore d’Italia con la scritta, nella
parte bianca, «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA - COMITATO NAZIONALE O PROVINCIALE O DI
SEZIONE». I soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il modello
autorizzato dal Comitato nazionale.